Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”.
Con il DPCM 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.
Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.
A decorrere dall’anno 2023 si torna al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Rispetto agli anni 2021 e 2022, quindi:
-viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dove sono disponibili, tra l’altro, le faq.